E’ tutto spiegato in una nota diffusa ieri dal Direttore Generale dell‘Inps, Vincenzo Damato (messaggio n.5171). Per il momento, si limita a ufficializzare l’estensione dei diritti previdenziali ai partner, rinviando a successivo messaggio le istruzioni.
Per quanto riguarda le pensioni, la principale prestazione estesa dalle famiglie alle unioni civili è la «pensione ai superstiti», con cui vengono indicate, in genere, due pensioni, accomunate dalla caratteristica di essere percepite da eredi (appunto i «superstiti») dell’effettivo titolare o avente diritto alla pensione: a) la «pensione di reversibilità»; b) la «pensione indiretta”.
La novità, spiega l’Inps, arriva dalla legge n. 76/2016 che disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto. L’equiparazione al coniuge (con conseguente pieno diritto alle prestazioni previdenziali) riguarda solo il componente (partner) delle unioni civili, che la nuova legge inquadra come «formazioni sociali». L’estensione riguarda quei diritti fruiti finora da un coniuge di una famiglia costituita con matrimonio (marito o moglie).
Pertanto, a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge.
Inoltre, l’articolo 1, commi da 66 a 69, della legge in esame prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni relative alle unioni civili, nonché la comunicazione da parte dell’Inps al Ministro del lavoro e delle politiche sociali dei dati relativi agli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall’attuazione della diposizione in esame, al fine di consentire il relativo monitoraggio da parte del predetto Dicastero.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni procedurali inerenti alla gestione delle prestazioni pensionistiche e previdenziali riconosciute in favore dei destinatari della norma in oggetto.
Articolo pubblicato il: 22 Dicembre 2016 22:39