Dichiarazione dei redditi 2018 con modello 730: tre le date che CAF e professionisti devono ricordare. Novità e istruzioni per il precompilato 730.
La Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017) ha introdotto tre scadenze per la trasmissione della dichiarazione dei redditi con il modello 730/2018. Ecco le scadenze modelli 730:
- 29 giugno, per i modelli 730 presentati dai contribuenti entro il 22 giugno;
- 7 luglio, per i modelli 730 presentati dai contribuenti dal 23 al 30 giugno;
- 23 luglio, per i modelli 730 presentati dai contribuenti dal 1° al 23 luglio.
La nuova previsione di diverse scadenze per la trasmissione telematica consente una progressione nella trasmissione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, idonea a rispettare la tempistica del conguaglio fiscale a favore sia del contribuente sia dell’erario e, nel contempo, ad estendere l’ambito temporale di presentazione della dichiarazione con il modello 730 a un Caf o professionista fino al 23 luglio.
La scadenza del 23 luglio 2018 vale anche per il contribuente che intende inviare all’Agenzia delle Entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata. Pertanto, è stata uniformata la scadenza di trasmissione del modello 730 nelle ipotesi di presentazione diretta da parte del contribuente e nelle ipotesi di presentazione a un Caf o a un professionista.
Nel modello 730/2018 vengono inserite alcune novità in merito alle detrazioni da richiedere con la dichiarazione dei redditi: tra queste il nuovo limite per le detrazioni delle spese scolastiche che passa da 564 euro a 717 euro.
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato a partire dal 15 aprile 2018 su un apposita sezione del sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Per potervi accedere e per poter modificare e inviare il 730 precompilato 2018 online sarà necessario essere muniti di PIN Fisconline, ovvero identità SPID, Pin dispositivo INPS o Carta Nazionale dei Servizi.
Istruzioni compilazione modello 730 2018 precompilato
Novità detrazioni fiscali dichiarazione dei redditi 2018
Si segnalano di seguito alcune delle novità previste in merito alle detrazioni fiscali da inserire nel modello 730/2018, diffuse dall’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione dei modelli dichiarativi 2018.
Tra queste vi sono le maggiori percentuali di detrazione rivolte ai contribuenti che hanno effettuato nel corso dell’anno d’imposta 2017 lavori in parti comuni di edifici condominiali volti alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Ulteriore importante novità riguarda l’aumento del limite di spesa per la detrazione delle spese d’istruzione: si potrà detrarre un massimo di 717 euro, a fronte dei 564 euro previsti per il periodo d’imposta 2016.
Altra novità 730/2018 anche la nuova disciplina relativa agli affitti brevi di immobili ad uso abitativo, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Nel nuovo 730 è stato aggiornato anche il rigo F8, in modo da poter indicare l’importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018. Novità in arrivo inoltre per i premi di risultato e welfare aziendale: è aumentato l’importo delle somme per premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti (passato da 2.000 a 3.000 euro).
Possono utilizzare il modello 730/2018 i contribuenti che nel 2017 hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- redditi diversi (come redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Possono presentare il modello 730/2018, anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2017 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che nel 2018 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
I contribuenti che presentano il modello 730/2018 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche 2018.