martedì, Novembre 26, 2024

Da lunedì 8 marzo Campania in zona rossa: cosa si può fare e quali attività restano aperte

- Advertisement -

Notizie più lette

Francesco Monaco
Francesco Monacohttps://www.2anews.it
Francesco Monaco, giornalista. Esperienza dalla carta stampata a internet, radio e tv. Scrittore, il suo primo romanzo: 'Baciami prima di andare'.

Dopo la comunicazione del report settimanale dell’Iss, nelle prossime ore il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà l’ordinanza che sposta la Campania in zona rossa: ecco l’elenco delle attività che potranno restare aperte e cosa sarà ancora possibile fare.

“Dieci regioni e province autonome hanno un Rt puntuale maggiore di 1”. Sono Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Trento, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. E’ il quadro che emerge dalla bozza del report Iss-ministero Salute con il monitoraggio dell’epidemia di Covid in Italia nella settimana 22-28 febbraio con aggiornamento al 3 marzo.

Di queste 10 regioni, “il Molise ha un Rt con il limite inferiore superiore a 1.25, compatibile con uno scenario di tipo 3. Delle altre nove, sei hanno un Rt nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/province autonome hanno un Rt compatibile con uno scenario di tipo uno”, si spiega.

“Sei Regioni (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Lombardia e Marche) hanno un livello di rischio alto” evidenzia la bozza del report.

Inoltre, si registra “per la quinta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio. Solo una Regione, la Sardegna è a rischio basso”.

“Sono 14 le Regioni e province autonome con una classificazione di rischio moderato: Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, provincia di Bolzano, provincia di Trento, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto – prosegue il report – Di queste nove hanno una alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane: Calabria, Molise, Piemonte, la provincia di Trento, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto”.

Gli indici Rt regione per regione e la rispettiva classificazione del rischio:

Abruzzo, 0,96 (classificazione del rischio alta) – era 1.13
Basilicata, 1.16 (moderata)
Calabria, 0.81 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Campania, 0.96 (alta con molteplici allerte di resilienza)
Emilia Romagna, 1.13 (alta)
Friuli Venezia Giulia, 0.92 (alta)
Lazio, 0.98 (moderata)
Liguria, 0.96 (moderata)
Lombardia, 1.13 (alta) – era a 0.82
Marche, 1.08 (alta)
Molise, 1.66 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Piemonte, 1.15 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Provincia autonoma Bolzano, 0.75 (moderata)
Provincia autonoma Trento, 1.1 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Puglia, 0.93 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Sardegna, 0.67 (bassa)
Sicilia, 0.79 (moderata)
Toscana, 1.18 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Umbria, 0.79 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Valle d’Aosta, 1.21 (moderata ad alta probabilità di progressione)
Veneto, 1.08 (moderata ad alta probabilità di progressione).

Sulla base dei dati del monitoraggio settimanale, secondo le decisioni della cabina di regia, la Campania entra in zona rossa, dove dovrebbe restare per almeno i prossimi 14 giorni. Ma decisivo sarà sempre il report Iss settimanale. Mentre la Lombardia rimane in fascia arancione scuro, il Piemonte va in arancione, Liguria e Lazio restano gialle.

In serata il ministro della salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che entrano in vigore lunedì 8 marzo.

Ecco cosa si può fare e cosa no in zona rossa

Didattica

Sono sospese tutte le attività didattiche, in tutte le scuole di ogni ordine e grado (comprese quelle dell’infanzia) per le quali resta esclusivamente lo svolgimento con la modalità della didattica a distanza.

Spostamenti

E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita e all’interno degli stessi Comuni. L’unica deroga possibile è per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Nell’ultimo Dpcm è stata modificata anche la deroga per parenti e amici sugli spostamenti, rendendoli vietati nelle aree rosse.

Attività fisica

Resta consentita solo in forma individuale, ed esclusivamente nei pressi della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività svolta nei centri sportivi all’aperto.

Seconde case

E’ vietato spostarsi verso le seconde case.

Cultura

Viene sospeso l’accesso a mostre, musei e altri istituti o luoghi di cultura ad eccezione delle biblioteche, i cui servizi sono offerti su prenotazione. Sono annullati tutti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Bar e ristoranti

Sono sospesi i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense, del catering, e di quelli negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri ospiti. Resta consentita la ristorazione solo con consegna a domicilio e l’asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Negozi e attività commerciali

Chiuse tutte le attività commerciali, anche barbieri e parrucchieri, eccetto i negozi di generi alimentari e di prima necessità. L’accesso è limitato a un solo componente per famiglia. Aperti anche i mercati solo per la vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e vivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

Ecco le attività che resteranno aperte anche in zona rossa (a meno di specifiche restrizioni comunali):

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Nelle zone rosse, è necessaria l’autocertificazione per giustificare i seguenti spostamenti:

– uscire di casa per «comprovate esigenze»
– uscire dal territorio
– andare a casa di parenti o amici
– andare in una seconda casa

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Differenza tra residenza, domicilio e abitazione

Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Ultime Notizie