martedì, Dicembre 3, 2024

Equitalia sconfitta, la notifica non può avvenire a mezzo Pec

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Equitalia sconfitta in commissione tributaria: la notifica non può avvenire a mezzo Pec. Annullate le cartelle per svariati migliaia di euro ad un utente cilentano.

Annullate le cartelle Equitalia per svariati migliaia di euro ad un utente cilentano perchè “la  notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando è sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge. É di qualche giorno fa la vittoria dell’avvocato Vincenzo Sarnicola, presso la Commissione Tributaria, cui si era rivolta la l’Equitalia, che aveva già subito uno “smacco” in primo grado. Nell’occasione L’avvocato Sarnicola ha ottenuto che la Commissione rigettasse l’appello dell’Ente, che si è visto annullare cartelle per svariate migliaia di Euro. E ciò, sul presupposto che le cartelle, poste a base di un preavviso di fermo e di iscrizione ipotecaria, emesse a carico di una società da lui assistita, sono state notificate a quest’ultima a mezzo PEC (posta elettronica certificata). Ebbene, l’avvocato Sarnicola ha, con puntualità e precisione, affrontato il tema della notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC, opponendosi efficacemente   alle controdeduzioni di parte avversa, ottenendo l’ennesimo riconoscimento della bontà delle sue argomentazione. La predetta sentenza  resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione di Salerno, unico precedente giurisprudenziale nella regione Campania, sancisce un principio molto importante  e, cioè, che la notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Ricordiamo che era stata diffusa una nota nella quale era indicato che dal 1 Luglio 2017, le società del Gruppo Equitalia e precisamente Equitalia Nord s.p.a., Equitalia Centro s.p.a. ed Equitalia Sud S.p.a., sono state fuse per incorporazione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione e, pertanto, a decorrere dalla medesima data, non è stato più possibile effettuare la notifica a mezzo PEC ai vecchi indirizzi di posta elettronica certificata. Quindi gli indirizzi della posta certificata equitalia sud, la PEC equitalia nord e la pec equitalia centro sono state unificate.

Nei giorni successivi alla costituzione della nuova società, in numerosi blog e siti Internet specializzati, si sono intervallate notizie apparentemente contrastanti, in quanto risultavano esistenti due indirizzi PEC e, il dubbio degli Avvocati, era quello di comprendere quale indirizzo fosse valido per le notifiche telematiche ai sensi della legge 54/1994, per non incorrere nei casi di nullità della notifica. In seguito alla sentenza della commissione tributaria questo procedimento di notifica andrà rivisto.

 

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