Regione Campania: La Cassa Integrazione in deroga può essere anche riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 in conseguenza degli effetti reali dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.
In attuazione di quanto previsto dall’art.22 del D.L n.18 del 17/03/2020, il trattamento di integrazione salariale, Cassa Integrazone in deroga, può essere riconosciuto ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario), in costanza di rapporto di lavoro, per la durata della sospensione del rapporto e comunque per una durata non superiore a nove settimane, limitatamente ai lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.
COSA SAPERE
La CIG in deroga può essere anche riconosciuta retroattivamente a decorrere dal 23 febbraio 2020 e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, in conseguenza degli effetti reali dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in Campania.
La CIGD è concessa a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive ubicate in Campania.
Dall’applicazione di tale trattamento sono esclusi i datori di lavoro domestico.
La Regione Campania, in data 19 MARZO 2020, con prot. 00550, ha siglato con le OO.SS. e Datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale un “ACCORDO QUADRO PER IL RICONOSCIMENTO DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA EX ART. 22 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, n. 18”.
I datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla CIG in deroga sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 148/2015 nonché dalle norme del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e dalle altre norme in vigore, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza dei provvedimenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La Domanda
La domanda di CIGD, firmata digitalmente, sarà inoltrata a cura del Legale Rappresentante dell’azienda richiedente, o suo delegato, alla Regione Campania – Direzione Generale dell’Istruzione, della Formazione, del Lavoro e delle Politiche Giovanili, esclusivamente utilizzando l’apposita procedura telematica disponibile sul sito www.cliclavoro.lavorocampania.it, nell’area “Istanze on line” accessibile agli utenti previo accreditamento sul portale.
Alla luce delle restrizioni e limitazioni introdotte da ultimo dal DPCM del 22/03/2020, l’azienda richiedente può delegare ad un terzo la presentazione e la sottoscrizione in forma digitale dell’istanza. In tal caso, il soggetto delegato nella predetta funzione darà atto nella domanda di aver trasmesso la delega, con allegati i documenti di riconoscimento di delegante e delegato, al seguente indirizzo pec: cigd_covid19@pec.regione.campania.it.
Il legale rappresentante dell’azienda richiedente, nella domanda dovrà:
· dare atto dell’informativa e della condivisione con le OO.SS., i datori di lavoro fino a 5 dipendenti sono esonerati da tale adempimento;
· attestare l’accertato pregiudizio alla attività aziendale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19;
· attestare di non poter usufruire delle tutele previste in materia di ammortizzatori sociali previsti dal D.lgs. 148/2015, nonché dalle norme del D.L. 18 del 17 marzo 2020 e dalle altre norme in vigore.
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 13,00 del 30 marzo 2020.
L’Istruttoria
I trattamenti sono concessi dalla Regione, che provvede ad istruire le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione, e ad approvare gli esiti dell’istruttoria con un decreto di concessione da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione; l’efficacia del decreto è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui ai decreti di riparto delle risorse, tra le Regioni e Province Autonome, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Unitamente al decreto di concessione viene trasmessa una lista dei beneficiari – comunicati e certificati dai datori richiedenti – all’INPS, che provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
La concessione del trattamento avviene con pagamento diretto da parte dell’INPS.
Monitoraggio delle Risorse
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Regione. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, la Regione, a seguito di formale comunicazione da parte dell’Istituto, non potrà in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.