Rottamazione-ter: disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate la modulistica per aderire alla definizione agevolata 2018.
Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modulo per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle. Il modello DA-2018 (ritirabile anche presso gli sportelli) può essere utilizzato per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Rottamazione-ter, ecco cosa si paga e chi può aderire
Per coloro che aderiranno alla ‘rottamazione-ter’ è previsto il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre le multe stradali potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. L’importo dovuto per chi aderisce potrà essere pagato in un’unica rata oppure dilazionato fino a un massimo di 5 anni in 10 rate consecutive con prima scadenza 31 luglio 2019.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
- alla “prima rottamazione” (dl n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla “rottamazione-bis” (d.l. n. 148/2017) solo nel caso in cui risultino integralmente saldate entro il 7 dicembre tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
La domanda (corredata da documento d’identità) potrà essere consegnata debitamente compilata e firmata presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) oppure inviata via pec alla casella della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione competente.
Rottamazione-ter, cosa succede dopo aver presentato la domanda
Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle Entrate dovrà inviare al contribuente una comunicazione:
- di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata 2018, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento;
- di eventuale diniego.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Inoltre, non saranno avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti.
La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
- gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.