Entro il 31 luglio va versata la rata, prima o unica, per il primo pagamento della rottamazione bis.
L’Agenzia delle Entrate fa sapere che sarà il 31 luglio il termine ultimo del primo pagamento della definizione agevolata o rottamazione bis. Questo pagamento si riferisce ai debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, per coloro che hanno aderito alla Legge agevolata. L’Agenzia spiega che “prevede il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge”.
L’Agenzia delle Entrate spiega dove e come effettuare il pagamento della rottamazione bis
Ancora l’Agenzia delle Entrate spiega in che modo effettuare il pagamento e dove:“è possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente agli sportelli”. Inoltre sottolinea che è stato inviato “ai contribuenti, in risposta alla domanda di adesione alla cosiddetta rottamazione bis, la “Comunicazione delle somme dovute” la cui copia si può scaricare direttamente dal sito internet dell’Agenzia.
Ecco cosa fare in caso di mancato pagamento
“In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione” segnala l’Agenzia. “Potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata”.