Covid 19 in Campania: E’ fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro delle vacanze dall’estero. Nel mirino i vacanzieri di ritorno dai Paesi considerati a rischio e, in particolare, da Grecia, Malta, Croazia e Spagna.
“A tutti i cittadini residenti in Campania che facciano rientro da vacanze all’estero con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale è fatto obbligo di segnalarsi alla competente ASL per essere sottoposti a test sierologici e/o tamponi”. E’ quanto dispone la nuova ordinanza che il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato ieri sera.
Tutti coloro che provengono dall’estero hanno l’obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL Napoli 1 Centro per test sierologici o tamponi e monitoraggio della situazione epidemiologica.
L’ASL Napoli 1 Centro rende noto che per effetto dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n°67 dell’11 agosto 2020, fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio (tra i quali Croazia, Grecia, Spagna) a tutti i cittadini residenti in Campania che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze dall’estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica.
Per quanto concerne il territorio di competenza dell’ASL Napoli 1 Centro (cittadini residenti a Napoli, Capri e Anacapri) la segnalazione va indirizzata alla email dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it Nella email andranno indicati per ogni cittadino che dovrà essere sottoposto a test sierologici o tamponi: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza, cellulare, paese di provenienza, giorno di arrivo in Italia.
Violazione dell’obbligo di segnalazione
Le violazioni delle disposizioni dell’Ordinanza 67 e di quelle richiamate – la cui efficacia viene prorogata- sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii..
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’ attivita’ da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella Giunta Regionale della Campania