Decreto Rilancio: nuovi termini per il pagamento di cartelle, pignoramenti e rottamazione. Ecco le nuove date di scadenza.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) un vademecum su come comportarsi per pagare le rate scadute della rottamazione o con cartelle e avvisi. Le nuove misure in favore dei contribuenti, introdotte dal Decreto Rilancio, prevedono la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. La sospensione riguarda anche la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Ecco tutti i dettagli.
Sospensione notifica di nuove cartelle
Il nuovo provvedimento differisce al 31 agosto (prima era il 31 maggio) il termine della sospensione della notifica di nuove cartelle e dell’invio di altri atti della riscossione, compresa la possibilità per l’Agenzia di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Più tempo anche per i pagamenti derivanti dalle cartelle, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo, sospesi – anche in questo caso – fino al 31 agosto. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Resta valida la possibilità di richiedere una rateizzazione la cui domanda, per evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, deve essere presentata entro il 30 settembre 2020.
Pignoramenti già avviati su stipendi e pensioni
Tra le novità c’è anche la sospensione dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto Rilancio) fino al 31 agosto 2020 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento. Pertanto fino al 31 agosto 2020, il datore di lavoro/ente pensionistico non effettuerà le relative trattenute e le somme saranno rese disponibili al debitore. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.
Rottamazione: si può pagare fino al 10 dicembre
Maggiore flessibilità per i versamenti delle rate previste per l’anno 2020 della “rottamazione-ter” (scadenza febbraio, maggio, luglio e novembre) e del “saldo e stralcio” (marzo e luglio) che, se non eseguiti alle relative scadenze, potranno essere effettuati entro il termine ultimo del 10 dicembre 2020, senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.
Pagamento rate sospese: potrà essere fatto entro il 30 settembre
La sospensione dei versamenti riguarda anche le rate dei piani di dilazione in scadenza tra 8 marzo e 31 agosto 2020. I pagamenti delle rate sospese dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020. Per tutte le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 e per i nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020, la decadenza della dilazione si verifica in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.
Rottamazioni decadute
Con una modifica alla normativa sulla “rottamazione-ter e sul “saldo e stralcio” (DL 119/2018 e Legge 145/2018), il Decreto prevede che i contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate per il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, possano presentare la domanda di rateizzazione per i debiti “rottamati” e non pagati.
Crediti Pubblica Amministrazione
Nel periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 agosto 2020, le Pubbliche Amministrazioni possono procedere al pagamento di quanto dovuto ai propri creditori, senza prima verificare la presenza di eventuali debiti scaduti di importi superiori a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento, eventualità che secondo la norma ordinaria (ex art. 48-bis DPR n. 602/1973) determina il blocco dell’accredito. Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.