venerdì, Novembre 22, 2024

Donna esegue pet in centro privato: Asl condannata a risarcire le spese

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Luigi Maria Mormone
Luigi Maria Mormonehttps://www.2anews.it
Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista.

Benevento news: Asl condannata a risarcire le spese sostenute da una paziente oncologica per effettuare una pet in un centro privato.

Una sentenza del Giudice di Pace di Benevento ha riconosciuto a una paziente oncologica il diritto al rimborso da parte della Asl delle spese sostenute per un esame diagnostico con apparecchiatura Pet/Tac.

Vista l’impossibilità di eseguirlo pubblicamente (e in tempi rapidi), la donna era infatti stata costretta a effettuare tale esame in un centro polidiagnostico privato accreditato di Benevento. A sua volta, tale centro si era visto costretto ad applicare la tariffa, seppur ridotta, per aver raggiunto il tetto delle prestazioni eseguibili con accreditamento del Servizio Sanitario Nazionale, riconosciutogli dalla Asl sannita, ai tempi dell’esecuzione da parte della paziente.

L’Asl di Benevento ha tentato di resistere alla richiesta di rimborso, ma è stata condannata al risarcimento, visto che la prestazione, per i malati oncologici, viene normalmente effettuata in regime di esenzione totale.

Dopo l’iniziale no, la paziente ha infatti chiamato in giudizio l’Asl sostenendo che le ragioni di urgenza di una prestazione salvavita per la quale vige il regime di esenzione totale, presso strutture sia pubbliche che private, non possono essere eliminate da tetti di spesa regionali pena la violazione degli artt. 32 della Costituzione e 8 bis/1-2 d. Lgs n. 502/1999.

Come riporta “Il Mattino”, il Giudice di Pace le poi ha dato ragione, ribadendo “il diritto primario e fondamentale alla Salute previsto e tutelato dalla Carta Costituzionale”. Ha così disposto il rimborso delle spese ospedaliere, anche non autorizzate, nei casi di pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive non ottenibili dalla struttura pubblica.

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