domenica, Dicembre 22, 2024

Rottamazione cartelle, per chi non ha pagato le rate al 7 dicembre

- Advertisement -

Notizie più lette

Redazione
Redazionehttp://www.2anews.it
2Anews è un magazine online di informazione Alternativa e Autonoma, di promozione sociale attivo sull’intero territorio campano e nazionale. Ideato e curato da Antonella Amato, giornalista professionista. Il magazine è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n.67 del 20/12/2016.

Rottamazione cartelle, per chi non è riuscito a pagare le rate o una delle rate con proroga al 7 dicembre, può aderire alla seconda definizione agevolata con le nuove scadenze?

Equitalia comunica agli utenti per chi non è riuscito a pagare le tre rate della prima rottamazione o ne ha pagato solo qualcuna, che non può usufruire della nuova possibilità di definizione agevolata solo per cartelle/avvisi non inclusi nella precedente richiesta presentata ai sensi dall’art. 6 del DL 193/2016, con la sola eccezione di quelle cartelle/avvisi interessati da una rateazione in corso al 24/10/2016, la cui precedente richiesta di definizione agevolata è stata respinta a seguito del mancato pagamento delle rate 2016 della predetta rateizzazione.

Quindi, anche se è ingiusto, chi ha aderito alla prima rottamazione, e non ha pagato le prime tre rate, non può aderire alla rottamazione bis con le nuove scadenze.

Nello specifico Equitalia spiega la regolarizzazione istanze respinte-non in regola con vecchio piano di dilazione in essere al 24/10/16.

Il contribuente, nei casi di rigetto della precedente richiesta di definizione agevolata a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016, deve:

  1. presentare, entro il 15 maggio 2018, una specifica istanza, utilizzando l’apposito modello DA2000/17 e indicando le cartelle che intende definire in via agevolata in base alla nuova legge.
  2. pagare, entro il 31 luglio 2018, l’importo di tutte le rate scadute al 31/12/2016 delle rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016 (trattasi della somma il cui mancato versamento ha comportato il rigetto della precedente definizione diminuita di eventuali pagamenti effettuati dal contribuente dopo il precedente diniego) come determinato dall’Agente della riscossione con propria comunicazione che verrà inviata entroil 30 giugno 2018. Il mancato pagamento di tale importo entro la predetta scadenza determina la improcedibilità dell’istanza presentata.

Non può accedere alla nuova definizione agevolata se non con tale modalità.

Pagato entro il 31 luglio 2018 l’importo di tutte le rate scadute al 31/12/2016 delle rateizzazioni in corso al 24 ottobre 2016, la DA sugli importi residui potrà essere pagata in unica soluzione a ottobre 2018 o in tre rate (ottobre 2018 (40%), novembre 2018 (40%) e febbraio 2019 (20%)).

NB: Le medesime regole valgono anche per chi non avesse presentato la DA entro il 21 aprile 2017 e non ha ottemperato ai pagamenti delle rate al 31/12/2016 di rateizzazioni in essere al 24 ottobre 2016.

Inoltre i debiti non pagati con “ContiTu”, se i debiti non sono stati inclusi nella prima definizione agevolata possono essere rottamati, altrimenti NO non possono rientrare nella Rottamazione Bis.

Fonte: Odcec di Roma, Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Ultime Notizie