Con l’introduzione della fattura elettronica ci saranno enormi vantaggi, sia fiscali che non. Vediamo insieme di cosa si tratta.
A partire da gennaio 2019 arriva la fattura elettronica, con il suo carico di novità e dubbi. Se da una parte sono chiari i vantaggi dell’emissione, conservazione e trasmissione di una fattura elettronica, dall’altra i dubbi sono molti.
Per ovviare a questa situazione Informazione Fiscale diramerà ben 3 circolari che spiegheranno nei minimi dettagli tutte le novità e il funzionamento preciso della fattura elettronica.
Analizziamo prima di tutto i vantaggi fiscali
I vantaggi che la nuova procedura porterà sono si varia natura, ma quelli più significativi saranno indubbiamente quelli legati alla semplificazione e allo snellimento dell’intero sistema.
Entrando nello specifico possiamo vedere:
- non applicazione e riduzione delle sanzioni per tardiva emissione della fattura elettronica (articolo 10);
- semplificazione in tema di emissione delle fatture elettroniche (articolo 11);
- semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse (articolo 12);
- semplificazione in tema di registrazione degli acquisti (articolo 13);
- semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA (articolo 14);
- obbligo di emissione della fattura elettronica solo per le operazioni intercorse con soggetti stabiliti o residenti in Italia, viene quindi meno il requisito della identificazione ai fini IVA (articolo 15).
Addirittura due vantaggi sono già operativi adesso, prima ancora che il sistema venga varato:
- i contribuenti titolari di partita IVA nel regime semplificato avranno l’esonero dalla tenuta dei registri IVA (obbligo di cui agli articoli 23 e 25 del d.p.r. 633/1972);
- tutti i contribuenti titolari di partita IVA che emettono fatture elettroniche, ricevendo ed effettuando pagamenti in modalità tracciata al di sopra del valore di 500 euro, si vedranno riconosciuta la riduzione dei termini di accertamento fiscale di due anni. In questo caso i riferimenti normativi sono gli articoli 57, primo comma, del d.p.r. 633/1972 e numero 43, primo comma, del d.p.r. 600/1973.
Fattura elettronica, le sanzioni:
Vediamo adesso cosa prevede il DL 119/2018 in tema di sanzioni:
“Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.p.r 100/1998;
b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.“
Snellimento del processo di emissione
Per quanto riguarda invece il processo di emissione viene specificato che:
1) tra gli elementi obbligatori della fattura di cui all’articolo 21 viene aggiunta la lettera g) bis in cui indicare la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
2) la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 dello stesso d.p.r. 633/1972. Attenzione: il termine modificato si riferisce all’emissione del documento in formato xml. Resta inteso che la trasmissione al Sdi dovrà avvenire sempre entro le ore 24.00 del medesimo giorno.
Registrazione delle fatture emesse
“All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente: Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.“
Non c’è più l’obbligo del protocollo Iva sulle fatture passive.
Con la trasposizione dell’intero processo verso il digitale scompare l’obbligo del protocollo Iva sulle fatture passive.
“il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17”.
Detrazioni dell’Iva sugli acquisti
“Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui e’ in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica”.