La legge di bilancio 2018 ha introdotto, dal 1° gennaio 2019, la fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. L’obbligo, come si legge su fiscooggi.it, prevede la stessa legge, viene anticipato al 1° luglio 2018, per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori” e per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica”.
La fattura elettronica, come si apprende, dovrà essere emessa “tramite il Sistema di interscambio (Sdi), in base ai formati e alle regole tecniche definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”. Sul documento “non dovranno necessariamente comparire gli elementi identificativi del mezzo (targa, modello, casa costruttrice) anche se non è vietato inserirli; in tal caso, il loro posto è nel campo ‘MezzoTrasporto’ del file. Dovrà essere elettronica, inoltre, la fattura cumulativa di più operazioni anche se non tutte soggette all’obbligo di emissione on line”. Inoltre, come avviene per la modalità cartacea, “per le cessioni avvenute nello stesso mese e anno, tra gli stessi operatori, accompagnate da documento di trasporto idoneo a identificare il momento e gli attori dello scambio, secondo le disposizioni del Dpr 472/1996, può essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese successivo. Come documenti potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche”.
Si prevede il debutto di un’App in grado di leggere il QRCode generato da un servizio web che “potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente.
Tutte le modalità di trasmissione avverranno “attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte”.
Per chi non si adeguerà, si legge sempre sul sito ‘Fisco Oggi’, “si applica la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva (dal 90 al 180% dell’imposta, con un minimo di 500 euro ovvero in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo)”. Per ulteriori dettagli in merito al provvedimento e alle specifiche tecniche, si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate.
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