Nel 2019 entrerà in vigore la fatturazione elettronica. Il sito “Fiscoetasse” ha dedicato la sua attenzione a un caso specifico: la scorporazione della fattura. Un potenziale problema infatti sorge nei casi in cui uno stesso soggetto agisca con lo stesso fornitore sia con partita IVA sia come consumatore finale.
È necessario comunicare al Sistema di Interscambio, il postino virtuale della fatturazione elettronica, l’indirizzo esatto di ricezione del file indicando o il Codice Destinatario o la PEC. Inoltre, deve essere indicata la Partita IVA del destinatario o il suo codice fiscale. In questa seconda ipotesi si metterà il codice 000000 nel campo “IdFiscaleIVA” e si compilerà nel tracciato XML solo il campo “Codice Fiscale”: in questo modo il SdI renderà il documento elettronico disponibile al cessionario/committente.
Se, invece, la stessa persona acquista dal medesimo fornitore sia in veste di privato che come impresa, in entrambi i casi il sistema collegherà in automatico il Codice Fiscale alla Partita IVA e produrrà una fattura elettronica nei confronti di quest’ultima. Non è possibile infatti distinguere se la destinazione finale del bene acquisito segua una finalità personale o imprenditoriale.
La stessa problematica può essere riscontrata anche tra gli enti non commerciali con partita IVA che svolgono sia attività commerciale che no profit. Per questi soggetti, anche se è possibile un utilizzo disgiunto di codice fiscale e partita IVA con due diversi indirizzi di recapito, il problema si riproporrebbe al momento della registrazione sul portale “Fatture e Corrispettivi”, consentita per un solo indirizzo: spetterà al professionista lo scorporo delle operazioni non inerenti all’attività commerciale.
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