Con l’inizio del 2019 è entrata in vigore la fatturazione elettronica per i professionisti e circa tre milioni di imprese.
Come riporta “Il Giornale”, l’obbligo vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (il cosiddetto B2B), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (B2C).
Esonerati dall’obbligo solo imprese e lavoratori autonomi che rientrano nel cosiddetto regime dei minimi e i piccoli produttori agricoli.
La e-fattura va redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone (c’è anche un software gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate).
Viene quindi firmata digitalmente (tramite firma elettronica qualificata) dal soggetto che emette la fattura o dal suo intermediario, in modo da garantire origine e contenuto.
Infine, deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), che controlla che i dati (partita iva e codice fiscale) di mittente e destinatario siano esistenti e “certifica” lo scambio. Tale sistema verrà usato per semplificare le procedure e, soprattutto, contrastare l’evasione fiscale.
Nei primi sei mesi di applicazione, le fatture elettroniche dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica dell’Iva (che sia mensile o trimestrale).
Nei sei mesi successivi la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo Sdi entro dieci giorni dall’operazione.
Anche le sanzioni saranno ridotte al minimo nel primo periodo di applicazione. Il periodo entro il quale la tardiva predisposizione e trasmissione della fattura elettronica non sarà soggetta a sanzione è stato esteso fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti mensili, a condizione che l’emissione della stessa avvenga entro il termine di liquidazione dell’IVA relativa al periodo in cui l’operazione si considera realizzata.
Articolo pubblicato il: %s = human-readable time difference