Le ferie sono un diritto a cui il lavoratore non può rinunciare, ma in alcuni casi possono essere sostituite da un compenso in denaro. Analizziamoli insieme.
Le ferie – come indicato dall’articolo 36 della Costituzione – sono un diritto del lavoratore al quale questo non può assolutamente rinunciare. Ciò significa che tutte le ferie maturate, o quasi, vanno godute e non vi si può rinunciare neppure dietro pagamento. Tuttavia ci sono dei casi in cui il lavoratore riceve un compenso in denaro al loro posto. Prima di vedere quando ciò accade è bene ricordare che ogni lavoratore ha diritto a quattro settimane di ferie per ogni anno di lavoro. Di queste quattro settimane, due devono essere godute in maniera continuativa nell’anno di maturazione, mentre per le altre due c’è tempo entro i 18 mesi successivi.
Le ferie non godute oltre questo termine vanno perse e non vengono retribuite. Ci sono dei contratti collettivi, però, che riconoscono ai lavoratori più di 4 settimane. In questo caso è consentita la monetizzazione delle ferie non godute entro i 18 mesi dall’anno di maturazione, ma solo di quella parte che supera il limite legale delle quattro settimane. Quindi il datore di lavoro avrebbe il dovere di corrispondere un’indennità sostitutiva per le ferie non godute; ciò però non accade qualora quest’ultimo dimostri di aver dato al dipendente la possibilità di godere di tutti i giorni di ferie maturati ma che questo si sia rifiutato di usufruirne.
L’altro caso in cui possono essere pagate è quello del lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata inferiore ad un anno. Questo, infatti, può decidere di non godere delle ferie maturate nel corso dell’attività lavorativa e di ricevere in cambio un’indennità sostitutiva. Infine le ferie vengono pagate con l’interruzione del rapporto di lavoro: ad essere monetizzate, però, sono solo le ferie maturate nell’ultimo anno e quelle residue dei 18 mesi precedenti. Tutte le altre ferie non godute, infatti, sono andate perse per sempre.