Green Pass obbligatorio per i lavoratori del settore pubblico e privato (circa 23 milioni di persone): obbligo a partire da venerdì 15 ottobre. Multe fino a 1500 euro per chi ne sarà sprovvisto.
Ok unanime da parte del Consiglio dei Ministri al nuovo Decreto Legge che estende l’obbligo del Green Pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, circa 23 milioni di persone.
Nel settore della Pubblica Amministrazione, chi ne sarà sprovvisto verrà considerato assente ingiustificato e al quinto giorno di assenza verrà sospeso. Nel settore privato, il lavoratore verrà considerato assente senza diritto alla retribuzione fino a presentazione del green pass. Sia nel settore pubblico che in quello privato, per i lavoratori sprovvisti di certificazione verde la retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Nessuna conseguenza disciplinare né licenziamenti in entrambi i casi. Le nuove norme stabilite dal Governo Draghi (che scatteranno venerdì 15 ottobre e saranno valide fino al 31 dicembre) varranno anche per colf, badanti e lavoratori autonomi.
Le sanzioni previste vanno da 600 fino a 1500 euro di multa. Per quanto riguarda i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica, le sanzioni variano invece da 400 a 1000 euro.
Tra le altre novità, anche i prezzi calmierati per i tamponi rapidi (test antigenici): 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni e gratuito solo per gli esenti previsti dalla circolare del Ministero della Salute. Infine, la validità dei test molecolari viene estesa da 48 a 72 ore (resta invece di 48 ore per quelli antigenici).
Per ora non si è parlato di obbligo vaccinale, ma è chiaro che queste ulteriori misure rappresentano un ulteriore invito da parte del Governo a vaccinarsi contro il Covid 19.
Green Pass: ecco come si ottiene
Il Green Pass si ottiene quando sono passati 14 giorni dopo la prima dose di vaccino e, ovviamente, a ciclo vaccinale completato. Oppure, sottoponendosi a un tampone molecolare (validità della certificazione 72 ore), o antigenico (validità 48 ore).
Chi ha contratto il virus e dopo la malattia fa la prima dose di vaccino, non deve più aspettare e può ottenere subito il rilascio della certificazione verde.
Secondo il nuovo decreto, se il lavoratore contrae il virus dopo la seconda dose di vaccino, l’aver contratto il virus vale come terza dose: in questo caso il green pass è valido dodici mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. Ma questa fattispecie non vale se, tra la prima dose e la malattia, non sono passate due settimane.