I lavoratori che beneficiano della legge 104 per prestare assistenza ai familiari disabili possono fruire dei tre giorni di permesso mensile anche nei festivi, nel part-time e di notte se rientrano tra i turni di lavoro. A chiarirlo è l’Inps nel messaggio n. 3114 del 7 agosto 2018, nel quale indica le modalità di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n.104/92 e del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001.
Il primo punto messo in chiaro dall’Istituto è quello che riguarda la fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive. Per “lavoro a turni” si intende, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Tale modalità organizzativa, sottolinea l’Inps, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica). Al riguardo, l’Istituto evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse. Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno. L’Inps precisa che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita a un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Per quanto riguarda invece il riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time, l’Inps ricorda che il d.lgs n. 81/2015, nel ridisegnare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, ha ribadito il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale. Lo stesso decreto, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa. Alla luce dell’attuale contesto normativo, l’Inps fornisce la seguente formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici). Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Ad esempio, per un lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore, applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.
I tre giorni di permesso, ricorda ancora l’Inps, non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Inoltre, il riproporzionamento andrà effettuato solo in caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. Il riproporzionamento dei tre giorni, infatti, non andrà effettuato per i mesi in cui, nell’ambito del rapporto di lavoro part time, è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno.
L’Inps spiega poi che il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, ribadisce l’Istituto, rimane confermata la formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.
L’Inps fornisce quindi la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi, che è la seguente: orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time x 3 (giorni di permesso teorici) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno. Ad esempio, nel caso di rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore, applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/3) X 3=18 ore mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).
Per quanto riguarda il cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 e i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001, l’Inps chiarisce che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Al riguardo, l’Inps sottolinea che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario. La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese (cfr. la circolare n. 155/2010, par. 2.2).
Articolo pubblicato il: 10 Agosto 2018 18:01