Ieri, mercoledì 27 febbraio, l’Inps ha pubblicato sul suo sito il modulo di domanda per richiedere il reddito di cittadinanza. Come riportato da “Repubblica”, l’inserimento è avvenuto nell’ultimo giorno utile, il 27 febbraio, il trentesimo dall’entrata in vigore del decreto che istituisce il sussidio (che sarà prossimamente alla Camera dopo l’ok del Senato, per poi tornare a Palazzo Madama per il via libera definitivo entro il 28 marzo).
Nello specifico si tratta di tre moduli, identificati con la sigla SR180, SR181 e SR182. Ciascun modulo, che si può scaricare e stampare oppure compilare via computer cliccando sulle singole caselle attivabili, è preceduto da un’introduzione, che richiamano le norme del decretone: questo però fa supporre che dovranno essere riscritti, perché molte di quelle norme sono in via di modifica parlamentare.
Il modulo ad esempio non recepisce l’ulteriore stretta sui migranti votata dal Senato: l’obbligo per gli extracomunitari di presentare documentazione patrimoniale aggiuntiva recuperata nei paesi di origine. Come pure la norma anti-furbetti del divorzio, obbligati a certificare il cambio di residenza con il ricorso alla polizia municipale.
La domanda vera e propria è contenuta nel modulo SR180. Sono 9 pagine, la compilazione inizia a pagina 5. Ma il riquadro è riservato solo ai rappresentanti legali di soggetti impediti o incapaci. Tutti gli altri vanno a pagina 6 e cominciano a riempire 7 riquadri: dai dati anagrafici alla residenza e cittadinanza, dai requisiti familiari a quelli economici.
Ci sono inoltre spazi più estesi, dove inserire ad esempio la rata mensile dell’eventuale mutuo e le rate residue da pagare. Sembra però mancare il riquadro sull’affitto, necessario a stabilire l’entità del sussidio (il contributo all’abitazione può al massimo essere di 280 euro al mese).
Ma soprattutto che, qualora i 6 miliardi stanziati per quest’anno dovessero non bastare, il sussidio sarà ridotto (clausola di salvaguardia prevista dal decreto e dalla legge di bilancio): chi richiede il reddito accetta quindi possibili tagli all’assegno.
Gli altri due moduli devono essere compilati solo a integrazione o correzione della domanda principale. E solo se il richiedente ha iniziato a lavorare in un periodo successivo a quello fotografato dall’Isee (modulo SR182). Oppure se, una volta incassato il reddito o la pensione di cittadinanza, sono intervenute variazioni non solo lavorative, ma anche relative alla famiglia (modulo SR181, componenti ricoverati o usciti in/da istituti di cura o di detenzione, dimissioni volontarie, mutamenti nel patrimonio finanziario o immobiliare).
Foto modulo reddito di cittadinanza: “Corriere.it”
Articolo pubblicato il: 28 Febbraio 2019 10:31