Il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso delle famiglie no Dad e boccia per la prima volta un’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca sulle scuole in Campania.
Il Tar della Campania accoglie il ricorso delle famiglie no Dad e boccia per la prima volta un’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca. Pronte a riaprire per intero tutte le scuole primarie della regione: questa la conseguenza immediata del decreto firmato dalla presidente Maria Abruzzese. Il dispositivo della sentenza coinvolge anche le medie che ripartiranno dopo lo svolgimento di “necessarie attivita’ propedeutiche alla materiale riapertura”.
Molto semplice il motivo della differenziazione: mentre le elementari di fatto erano gia’ aperte, perche’ i provvedimenti regionali vigenti consentivano l’attivita’ in presenza fino alle terze classi, le scuole secondarie di primo grado sono ormai da tempo completamente chiuse e prima di spalancare i cancelli sara’ quindi necessaria un’attivita’ di preparazione di competenza dei singoli dirigenti scolastici. L’unica certezza e’ che la Regione non potra’ reiterare una nuova ordinanza che disponga l’ulteriore sospensione delle lezioni in classe per le scuole medie il cui termine ultimo per la riapertura, fatti salvi i poteri in merito di sindaci e presidi, e’ fissato per il 25 gennaio.
“L’eventuale ulteriore delazione, purche’ di ragionevole e certa durata – spiega il presidente della quinta sezione del Tar Campania – potrebbe essere presa in considerazione solo quale misura determinata da specifiche e peculiari difficolta’ operative locali, ma non potrebbe comunque essere giustificata come misura generalizzata su tutto il territorio regionale”. Sin da domani torneranno dunque in classe le quarte e le quinte elementari e in una nota a cura dell’Unita’ di Crisi, la Regione prende atto della decisione del Tar e annuncia un’imminente ordinanza che avra’ il compito di riassumere l’insieme delle decisioni relative all’attivita’ scolastica. Non coinvolte dall’intervento del tribunale amministrativo resteranno per il momento ferme le secondarie di secondo grado per le quali sara’ presa una decisione da Palazzo Santa Lucia dopo le verifiche sulla situazione epidemiologica in calendario il 23 gennaio.
Nel motivare il provvedimento che riapre le scuole campane, il Tar scende nel dettaglio e rileva alcuni aspetti critici della gestione della Regione nell’esercizio dei suoi poteri. In particolare riguardo alle ordinanze firmate da De Luca “non si e’ dato conto di un’attivita’ di rilevazione sul territorio che spiegasse l’effettiva utilita’ della misura restrittiva, incidente sul diritto all’istruzione, sul contenimento del contagio che ha, nonostante le disposte sospensioni della frequenza scolastica, continuato a diffondersi”. Nell’accogliere dunque l’istanza cautelare presentata dalle famiglie e dal gruppo Pillole di Ottimismo, il tribunale mette in discussione l’idoneita’ dei provvedimenti regionali nella lotta al Covid.
“Occorrerebbe dimostrare – afferma ancora la presidente Abruzzese – che si tratti di misura anche indispensabile, escluse tutte le altre ipotizzabili. E che si tratti di misura “proporzionata”, ossia oggettivamente limitata a quanto strettamente necessario a fronteggiare il pericolo, il che e’ da escludersi in ragione della operata generalizzazione della misura restrittiva in tutto l’ambito regionale, e cio’ nonostante la notoria differenziazione dei territori, metropolitani, urbani e rurali, che, anche sotto il profilo della pressione demografica, compongono il territorio di pertinenza; e, infine, che si tratti di misura temporalmente limitata, il che, considerata la saldatura con le precedenti disposte sospensioni, che rimontano a diversi mesi or sono, rende non piu’ ragionevole la imposta restrizione”.
Infine un altro passaggio chiave e’ sulla “scarsa incidenza delle problematiche relative al trasporto pubblico per gli alunni delle scuole elementari e medie”: il Tar sottolinea anche quest’aspetto chiave nella lotta alla diffusione della pandemia prima di concludere ritenendo che non vi sia “motivo alcuno di perpetuare la sospensione per tali classi (elementari e medie), non essendo la sospensione ulteriormente giustificata ed incidendo la stessa sulla piena fruizione del servizio scolastico nella ordinaria modalita’ in presenza che garantisce anche il pieno sviluppo della personalita’ dei minori”.