giovedì, Settembre 19, 2024

Sindacato Forense di Aversa, la denuncia: “Disfunzioni tecniche Unep Napoli Nord”

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La denuncia del Sindacato Forense di Aversa, aderente all’ANF sulle persistenti disfunzioni tecniche dell’U.N.E.P. di Napoli Nord relativamente all’evasione degli incarichi per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492bis c.p.c.

Riceviamo e pubblichiamo

Il Sindacato Forense di Aversa – Tribunale Napoli Nord, aderente all’ANF, si fa portavoce del coro unanime di vibranti proteste proveniente dagli Avvocati che operano nella circoscrizione di Napoli Nord e delle associazioni a tutela dei diritti del cittadino contro le persistenti disfunzioni tecniche dell’U.N.E.P. di Napoli Nord relativamente all’evasione degli incarichi per la ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492bis c.p.c., la quale procedura, di converso, dovrebbe rappresentare uno strumento celere, fondamentale e necessario al fine della valutazione del patrimonio del debitore e della prosecuzione dell’attività esecutiva a tutela dei diritti dei creditori.

La riforma Cartabia è intervenuta in maniera radicale sul menzionato art. 492bis c.p.c., con l’intento di semplificare la procedura, consentendo al creditore di rivolgersi immediatamente

all’ufficiale giudiziario anziché al Presidente del Tribunale per acquisire informazioni sulla situazione patrimoniale del suo debitore.

Tuttavia il nobile intento di semplificazione è rimasto tale, senza un fattivo riscontro in termini pratici: anzi, i risultati sono stati ben peggiori rispetto al passato e si può affermare che, ad oggi, a Napoli Nord si assiste a una vera e propria denegata giustizia in quanto l’U.N.E.P., spostato d’imperio nei nuovi uffici senza adeguate infrastrutture, è riuscito ad evadere solo in piccolissima misura percentuale gli incarichi conferiti in tal senso dagli Avvocati e, addirittura, a partire dal Maggio 2024 è stato costretto a rilasciare un verbale a firma del medesimo dirigente U.N.E.P. nel quale si illustravano dettagliatamente le “problematiche di natura tecnica” che impedivano, ed impediscono ancora ad oggi, di poter evadere nei termini di legge, o quanto meno in tempi ragionevoli, le numerose pratiche che si sono accumulate a causa del mancato collegamento della rete internet alla fibra ottica.

Si tratta evidentemente di un ulteriore episodio di mortificazione del diritto costituzionale di difesa del cittadino, tutelato invece fermamente dall’art. 24 della Costituzione, con conseguente pregiudizio, peraltro in maniera incisiva ed illogica, anche del principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, sancito appunto dall’art. 3 della Carta Costituzionale.

Ebbene oggi i diritti dei cittadini e la professionalità degli Avvocati devono soggiacere alla mera assenza di un adeguato collegamento internet (fibra), ormai presente, di converso, in tutti i paesi del circondario e in tutti gli altri circondari italiani, anche molto vicini, come quello di Napoli.

Si assiste dunque ad una ingiustificata ed inconcepibile frammentazione della tutela dei diritti dei creditori che, a seconda della competenza territoriale, della sede e/o residenza del debitore, si vedono negare il legittimo diritto di ottenere i risultati della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare del debitore medesimo.

A peggiorare ulteriormente la descritta situazione è l’inammissibile e censurabile inerzia dell’Agenzia delle Entrate che, in base alla legge, dovrebbe sopperire ad eventuali malfunzionamenti delle procedure eseguite tramite gli uffici U.N.E.P.

Infatti l’art. 155 quinquies disp. att. cpc dispone testualmente che “Se è proposta istanza ai sensi dell’articolo 492 bis del codice, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui al quarto comma del medesimo articolo e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155 quater, primo comma, non sono funzionanti, l’ufficiale giudiziario attesta che l’accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile. L’istante con l’attestazione di cui al primo comma ai sensi dell’articolo 492 bis, secondo comma, del codice, ove necessaria, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155 quater le informazioni nelle stesse contenute”.

Tuttavia, compulsata specificamente sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha riferito di non aver ricevuto alcuna segnalazione di malfunzionamento per il tramite del Ministero ovvero da parte della

competente Struttura centrale dell’Agenzia, con la conseguenza per cui omette di rilasciare le informazioni contenute nell’Anagrafe Tributaria ex art. 492bis c.p.c., sebbene a ciò legislativamente obbligata in base alla normativa richiamata.

Insomma, senza tenere in alcun conto delle evidenti difficoltà dell’Avvocatura a far fronte a tale impedimento tecnico-giuridico, e con un colpo di spugna peraltro disarticolato e privo di qualsivoglia preventivo dibattito sul tema, sicuramente indispensabile, a tutt’oggi si sta mortificando il diritto dei cittadini del territorio, impedendo a monte di tutelarsi ed attivarsi nella fase esecutiva per il recupero dei crediti nei confronti dei debitori ed esponendoli ad ingiusti ed aberranti ritardi.

Ad oggi, di fatto, le Istituzioni Giudiziarie del territorio sembrano essere rimaste sorde di fronte alla descritta problematica, piuttosto che trovare una soluzione rapida e concreta (nemmeno troppo difficile da attuare, visto che esiste l’apposita normativa al riguardo).

Questo si sarebbero aspettati gli Avvocati e i Cittadini, nell’ottica dell’auspicata efficienza e del buon andamento della P.A., proprio in applicazione del troppo spesso trascurato principio fissato dall’art. 97 della Costituzione, e nell’ottica della tutela delle figure professionali e dei valori del mondo Giustizia.

Si ricorda che le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Cartabia in materia civile si applicano a decorrere dal 28/02/2023 e che c’è stato tutto il buon tempo di organizzarsi al fine di attuare concretamente le procedure previste.

Del resto negli altri Tribunali, anche del medesimo distretto di Corte di Appello, questa problematica non sussiste e gli incarichi sono evasi celermente secondo i tempi di Legge.

In ogni caso va senz’altro vigorosamente censurato l’atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate, che non può sottrarsi all’espletamento di un servizio pubblico previsto per legge in caso di malfunzionamento delle procedure.

Pertanto è necessario ed ineludibile un immediato intervento da parte delle Istituzioni per evitare il protrarsi di una problematica fuori da ogni logica sociale e giuridica.

Il Direttivo del Sindacato Forense di Aversa

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