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Sintesi Decreto Ristori Bis: Elenco delle principali misure

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Nel Decreto Ristori Bis, oltre a introdurre tutele per i ‘Lavoratori fragili’, ci sono misure per lavoratori sportivi e aiuti a fondo perduto per tatuatori, scuole di danza, gioiellieri e sexy shop. 

Tra le modifiche al decreto Ristori Bis è stato depositato un testo che reintroduce le tutele per i lavoratori immunodepressi, pazienti oncologici e sottoposti a terapie salvavita i ‘Lavoratori fragili’ che potranno assentarsi dal lavoro senza essere licenziati dopo 180 giorni. L’intervento richiede 377 milioni e dovrà concorrere con le coperture per lavoratori dello sport, agricoltori, commercianti e ristoratori.

Il testo emenda l’articolo 17 che riguarda i lavoratori sportivi, quello prima esonera dai contributi agricoltori, allevatori e pescatori. Ma ci sono anche gli aiuti a fondo perduto per tatuatori, scuole di danza, gioiellieri e sexy shop.

Ecco una sintesi delle misure contenute nel Decreto Ristori Bis

A): dispone l’autorizzazione all’erogazione del contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di codice ATECO riportato all’allegato 1 che va a sostituire l’allegato 1 del DL 137/2020 (DL ristori 1).

B): dispone l’erogazione del medesimo contributo ai soggetti specificamente colpiti dalle restrizioni imposte dal d.P.C.M. 3 ottobre 2020 e situati all’interno della c.d. zona rossa (allegato 2);

C): riconosce un *credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre* (i) per le imprese (allegato 2) interessate dalle nuove misure restrittive del d.P.C.M. 3 novembre 2020, se localizzati nella c.d. “zona rossa”;

D): dispone la *cancellazione della seconda rata IMU* per i soggetti riportati nell’allegato 2 e ubicati nella c.d. zona rossa;

E): dispone la *proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP*, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per i soggetti che applicano gli ISA, siano inseriti nell’allegato 1 o 2 e abbiano sede nella c.d. zona rossa;

F): dispone la sospensione dei termini di novembre per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dPR 600/1973, e IVA per i soggetti colpiti dalle restrizioni del d.P.C.M. 3 novembre o riportati nell’allegato 2. *Al saldo sarà possibile procedere con unica soluzione entro il 16 marzo 2021* o mediante rateazione, con saldo della prima delle 4 rate entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo a eventuali restituzioni di quanto già versato;

G), comma 4: dispone che le risorse del fondo destinato al contributo a fondo perduto non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 1 anche negli esercizi successivi. Comma 5: introduce una norma “aperta” con la quale si autorizza la modificazione degli allegati, in ragione della possibile modificazione delle aree gialle, arancioni e rosse, per mezzo di decreto interministeriale MiSE-MEF, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020;

H), che, con riferimento ai datori di lavoro aventi ATECO di cui all’allegato 1 estende la *sospensione dal versamento dei contributi previsti per il mese di novembre* (ad eccezione dei premi INAIL). Con riferimento ai soggetti ricompresi nelle sole zone rosse e riportati nell’allegato 2, invece, si dispone la sospensione dal versamento delle somme dovute per il solo mese di novembre;

I), che apporta modificazioni all’articolo 12 del DL ristori 1 (disposizioni in materia di CIG). In particolare: (i) sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL Cura Italia e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020; (ii) è estesa la CIG anche ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL Ristori 1;

L), che riconosce alternativamente a uno dei genitori di minore che non possa frequentare la scuola sita nella c.d. “zona rossa” una indennità pari al 50% della retribuzione nel caso in cui acceda alla facoltà di astensione dal lavoro (congedo straordinario);

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