martedì, Novembre 26, 2024

Vairano Patenora: Anac sconfitta al Tar da un piccolo Comune

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Luigi Maria Mormone
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Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista.

Il Tribunale amministrativo di Napoli ha bocciato la richiesta dell’Anac di bloccare la procedura di gara del Comune di Vairano Patenora (nel Casertano) per l’efficientamento della pubblica illuminazione. Il sindaco Cantelmo: “Termina un’assurda vicenda giudiziaria”.

Il Tribunale amministrativo di Napoli con Sentenza n. 3916/2020 ha bocciato la richiesta dell’Autorità di bloccare una procedura di gara del Comune di Vairano Patenora (CE), per l’efficientamento della pubblica illuminazione.

La controversia è sorta, nel gennaio scorso, a seguito di un Parere dell’Anticorruzione che contestava gravi violazioni al Codice degli Appalti riscontrate nella procedura e invitava l’Ente ad adeguarsi. Il rifiuto è stato netto e deciso e ciò ha comportato l’immediato ricorso al TAR da parte dell’Autorità, che ha assediato il Tribunale con reiterate e vane richieste di un intervento urgente per la sospensione della gara, nelle more della conclusione del Giudizio. Il Comune si è opposto con tenacia e dopo quattro provvedimenti interlocutori, che respingevano le richieste, il Tribunale ha definitivamente accolto le argomentazioni del piccolo Comune casertano e respinto, nel merito, il ricorso ANAC. Il motto sullo stemma cittadino, “Vairanum impugnans in nullo profecit”, assediando Vairano non ottenne nulla, rivolto nel 1193 all’imperatore Enrico VI, riemerge attuale oggi, ma rivolto ad un’Autorità la cui autorevolezza mai avrebbe lasciato presagire la vittoria – senza se e senza ma – del fiero Comune di 6000 anime.

La Sentenza

Il Giudice ha riconosciuto il buon diritto dell’Autorità ad impugnare la gara, in forza di una precisa norma del Codice che ne legittima la costituzione in Giudizio, quando rileva gravi violazioni del Codice da parte di una Stazione appaltante. Ma ha dichiarato infondato il ricorso, perché basato solo sulla presunta illegittimità di una clausola contrattuale che non può determinare “l’illegittimità del bando di gara nella sua interezza”.

Anche qualora fossero fondate le doglianze della ricorrente, in ogni caso, l’esito finale non sarebbe la caducazione totale del bando di gara, ma, al più, l’espunzione della clausola, ritenuta illegittima, dal bando di gara. L’ANAC, invece, ha impugnato il bando di gara chiedendone l’annullamento nella sua interezza, perché ha ritenuto che una tale clausola alterasse la concorrenza in generale”.

La clausola in questione è rappresentata dal corrispettivo che i Comuni consoci di Vairano Patenora nella Società di Committenza ASMEL Consortile inseriscono nei bandi di gara per imputare in capo all’aggiudicatario (ma non alla generalità dei concorrenti) l’onere dei servizi ausiliari che essa eroga.Vairano Patenora: Anac sconfitta al Tar da un piccolo ComuneAbbiamo trovato il nostro Giudice a Berlino, anzi a Napoli – afferma Michele Iuliano, ceo di ASMEL Consortile – la Sentenza del TAR porta chiarezza su un corrispettivo che la Centrale applica fin dalla prima gara con l’avallo esplicito della stessa Autorità. Dopo un anno, sono intervenute le proteste di CONSIP, che ha sostenuto di essere l’unica Centrale depositaria del diritto a imputare il corrispettivo, e le oscillazioni dell’Autorità, che dal 2012 al 2018 è riuscita ad esprimersi sul punto con ben otto pronunce, ognuna a smentire quella precedente. Poi ANAC si è espressa costantemente per l’illegittimità del corrispettivo imputato da una Centrale diversa da CONSIP. Senza spiegare perché mai ha ritenuto di discostarsi dalla Sentenza del Consiglio di Stato che a giugno 2014 ne ha sancito inequivocabilmente la legittimità”.

A fronte della incertezza ANAC – incalza Francesco Pinto, consigliere delegato ai rapporti istituzionali della Centrale – ci siamo adeguati a questa Sentenza. Esiste una gerarchia delle fonti e di certo il Consiglio di Stato è in posizione più alta di ANAC. Beninteso, quando e se il supremo consesso della Giustizia amministrativa italiana esprimerà una nuova e diversa posizione, ci adegueremo prontamente visto che la Centrale è composta esclusivamente da Enti pubblici. Anzi è divenuta, dopo 7 anni di attività, la prima Centrale di proprietà comunale con i suoi 1589 Comuni soci in tutt’Italia e oltre 5000 gare pubblicate. ANAC non spiega perché tanto accanimento dopo tutti questi anni e tutte queste gare e perché si accorge solo a gennaio della presenza di queste “gravi violazioni”, che oggi il Tribunale ha definito infondate. Sarebbe bastato confrontarsi con la Centrale e se anche ne fosse conseguito un contenzioso, sarebbe comunque emersa una risposta conclusiva ad una questione che coinvolge migliaia di gare. Il classico vizietto degli apparati romani che evitano il confronto con le associazioni rappresentative, a meno che non siano accondiscendenti. Ha sbagliato con solo con ASMEL, ma soprattutto con il Comune”.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Bartolomeo Cantelmo: “Si conclude un’assurda vicenda giudiziaria che pesava su una procedura di grande importanza per la nostra comunità, la messa in sicurezza e l’efficientamento della pubblica illuminazione. Questa amministrazione, sicura della bontà del suo operato, nonostante il parere negativo e la contestuale richiesta di annullamento da parte di ANAC, coadiuvata egregiamente dalla nostra Centrale di committenza, ha comunque portato a termine la procedura di affidamento dei lavori, per assicurare la realizzazione di un’opera pubblica tanto attesa dai cittadini. Con questa sentenza si chiude l’ennesimo tentativo di boicottaggio dell’azione amministrativa, naturalmente con un aggravio di spese per i contribuenti, con il rammarico che noi amministratori dobbiamo combattere anche contro organi istituzionali, che dovrebbero, credo, sostenere il loro operato e non ostacolarlo”.

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