giovedì, Novembre 7, 2024

Videoriprese a lavoro: “Vietate anche con ok dipendenti”

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Luigi Maria Mormone
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Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia Moderna, giornalista.

Videoriprese: per la Cassazione il datore di lavoro che installa una telecamera va condannato (anche se vi fosse l’assenso scritto dei dipendenti).

La Cassazione (attraverso due sentenze del 24 agosto, le nn. 38882/18 e 38884/18) ha stabilito la condanna penale per il datore di lavoro se quest’ultimo installasse una telecamera che riprende i dipendenti all’opera. Ciò vale anche quando la realizzazione delle videoriprese è giustificata da esigenze di sicurezza e se gli stessi dipendenti hanno fornito il loro assenso scritto.

Come riporta “Italiaoggi”, l’apparecchio per le videoriprese dei dipendenti può essere infatti autorizzato solo dall’accordo con i sindacati o dalla direzione territoriale del lavoro (anche dopo il Jobs Act), mentre il consenso degli interessati non può scriminare l’imprenditore perché i lavoratori sono “soggetti deboli” del rapporto subordinato. Il reato è tuttavia estinto se il datore obbedisce alle prescrizioni degli ispettori, smontando l’impianto e pagando la sanzione amministrativa.

Videoriprese, i dettagli delle sentenze

La sentenza 38882/18 conferma l’ammenda al titolare di un bar che dallo schermo lcd monitora tutti i luoghi dove i lavoratori svolgono mansioni. E ciò anche se il sistema di videocamere risulta installato per l’incolumità delle persone e la tutela del patrimonio aziendale: una dipendente è stata aggredita da ragazzi ubriachi e si sono verificati furti nel locale. Il punto è che l’impianto anche solo potenzialmente controlla a distanza i dipendenti: il reato si configura anche quando le telecamere restano spente.

Per autorizzarle la legge ha scelto una procedura codeterminativa, ovvero l’accordo coi sindacati, che è collettivo, o il placet dell’organo pubblico: è indiscutibile la maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, basterebbe farsi firmare dai lavoratori il consenso all’atto dell’assunzione per introdurre qualsiasi tecnologia di controllo. L’iter non può quindi essere derogato dal consenso dei lavoratori, nonostante una sentenza di segno opposto, la 22611/12.

Per quanto riguarda la 38884/18, il ricorso del pm è bocciato perché il datore si salva con l’estinzione in via amministrativa che il dlgs 124/04 ha esteso a tutte le ipotesi di reato previste dalle leggi in materia di lavoro e legislazione in cui è prevista la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda oppure soltanto quest’ultima.

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