domenica, Marzo 30, 2025

Coronavirus in Campania: Ingressi e spostamenti da altre regioni italiane, dall’estero e isole

Ecco l’Ordinanza n.46 del 9 Maggio 2020 firmata dal Presidente Vincenzo De Luca che contiene le misure per gli spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero in particolare sulle isole.

Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n.46 del 9 Maggio 2020 con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, su ingressi e spostamenti l’ordinanza prevede per le isole:

Spostamenti da altre regioni italiane e dall’estero:

– divieto di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, tenuto conto dell’esigenza di controllare gli sbarchi;
– obbligo per i viaggiatori di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di Napoli Porto di Massa, Napoli Beverello, Pozzuoli, Castellamare di Stabia e Sorrento;
– obbligo della prenotazione online;
– obbligo di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza, per consentire i controlli;
– obbligo per tutti i viaggiatori di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido Covid-19;
– divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura corporea pari o superiore a 37,5°C;
– divieto temporaneo di imbarco per i viaggiatori che risultano positivi al test rapido Covid-19, con disposizione della sorveglianza fiduciaria, in attesa dell’esito del tampone molecolare nasofaringeo.

Spostamenti infraregionali:

Per le isole saranno adottate le stesse misure già indicate sopra.

A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:

– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Campania;

– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;

– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.

  • E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio.
  • A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali, ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto obbligo di:

– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a 37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;

– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.

  • Ai singoli Comuni d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea, la eventuale somministrazione di test rapidi Covid-19 e i successivi adempimenti per i casi sospetti, alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
  • A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1.1 del presente provvedimento all’utenza.
  • A tutti gli esercenti di società o servizi di noleggio di autoveicoli con sedi operative nel territorio regionale è fatto obbligo di comunicare quotidianamente all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., le generalità di tutti i soggetti che riconsegnino, presso dette sedi, veicoli presi a noleggio al di fuori del territorio regionale, nonchè le ulteriori consegne eventualmente già previste o programmate.
  • A tutti gli esercenti attività di noleggio con conducente è fatto obbligo di segnalare all’Unità di Crisi Regionale, istituita con DPGRC n.45 del 6 marzo 2020 e ss.mm.ii., i nominativi e la destinazione di tutti i soggetti che si avvalgano di detti servizi per accedere al territorio regionale.
  • Ai soggetti di cui al punto 1.6 e 1.7 è fatto obbligo di dare massima diffusione, presso la propria utenza, alle disposizioni di cui al presente provvedimento.
  • L’Unità di Crisi regionale, acquisiti i nominativi e le informazioni provvederà ad inoltrarli ai Comuni e alle ASL competenti per territorio, per l’attivazione dei controlli sul rispetto degli obblighi sanciti dalla presente Ordinanza e – ove necessario- dei protocolli sanitari previsti, nonché -nell’ottica di collaborazione istituzionale- alla Prefettura competente per territorio, onde agevolare le verifiche di competenza.
  • E’ fatta espressa raccomandazione a tutti gli Enti ed Autorità competenti, di compiere, a decorrere dalla data dell’11 maggio e fino al 17 maggio 2020, ogni sforzo volto ad intensificare le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti onde assicurare il rispetto delle misure stabilite con la presente ordinanza.

Scarica l’ordinanza completa: ordinanza-n-46-del-9-maggio-2020-hdud5aj8o71cz378

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